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Ordinanza — n. 24678/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against requested penalty sentences are inadmissible for lack of specific statutory grounds under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Marrone and Mjekra inadmissible. The defendants challenged the lower court's application of the requested penalty for illegal drug possession, citing lack of motivation and sentencing errors. The court ruled that such grievances fall outside the limited grounds for appeals against requested sentences, which strictly require issues regarding the defendant's will, the link between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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requested penalty appeal cassation inadmissibility drug possession offense sentencing motivation Italian criminal procedure commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod.
Art. 133, cod. pen.
artt. 110 cod. pen
pen, il Gip del Tribunale di Savona ha applicato agli imputati la pena da questi richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
artt. 133 cod. pen
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, ricorsi per cassazione di contenuto analogo, lamentando la violazione degli artt. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARRONE GIANLUCA nato a SAVONA il 22/10/1977 MJEKRA HYDAI nato il 25/02/1962 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale di Savona ha applicato agli imputati la pena da questi richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990, perché - per quanto qui rileva - in concorso tra loro acquistavano e detenevano illecitamente, ai fini di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina e del peso lordo pari a grammi 519,00.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, ricorsi per cassazione di contenuto analogo, lamentando la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 444 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e, con specifico riferimento a Marrone Gianluca, l'erroneità della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrenti.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno invece censurato l'omessa motivazione circa la quantificazione della pena o l'erroneità della stessa.

4. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere estenso