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Ordinanza — n. 24677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 2 novembre 2021, ha rigettato l'eccezione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, sollevata nel corso dell'udienza in pari data dal difensore dell'imputato. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando l'abnormità del provvedimento di rigetto dell'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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eccezioni difensive difesa penale asserzione difendibile ricorso straordinario per nullità diritti della difesa difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA TOMMASO nato a MESORACA il 02/05/1982 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del TRIBUNALE di VARESE Ld_to avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 2 novembre 2021, ha rigettato l'eccezione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, sollevata nel corso dell'udienza in pari data dal difensore dell'imputato.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando l'abnormità del provvedimento di rigetto dell'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento non impugnabile. Infatti, è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009). Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, dal momento che l'ordinanza del Tribunale di rigetto dell'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione non comporta alcuna stasi del procedimento - trattandosi di provvedimento non definitivo - né alcuna preclusione al successivo esercizio da parte dell'imputato di facoltà processuali, potendo il relativo rigetto costituire elemento sul quale articolare un motivo di impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18