Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain cases lacking specific statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding sentencing proportionality did not fall within the exclusive grounds for review in plea bargain cases. The imputant argued a violation of Article 133 of the Penal Code, but the court found no errors in the expression of will, correlation between requests and the sentence, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, cassation appeals are admissible only for specific statutory grounds; if none are present, the appeal is inadmissible and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENELAJ NERTIL nato il 27/10/1988 avverso la sentenza del 20/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Torino ha applicato su accordo delle parti la pena richiesta, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 133 cod. pen., in ordine alla congruità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nellla determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 20