Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24674/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for genericity regarding tax evasion base calculation and motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24674/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible for genericity, ruling that the arguments merely repeated points already examined and rejected by the lower court. The appellants claimed errors in tax base calculation and motivation regarding the €58,930 tax evasion amount, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logically coherent. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367, 368, 369 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic repetition of previously examined and rejected arguments are inadmissible, and the burden of costs and fines falls on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeals tax evasion threshold tax base calculation procedural costs Cassation inadmissibility evasione all'obbligo di contribuzione sottrazione dell'iva dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 369 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 settembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 giugno 20:19, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAUGERI ANGELO nato a CATANIA il 26/11/1983 DI PAOLA SALVATORE nato a CATANIA il 22/11/1972 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 settembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 giugno 20:19, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per non avere presentato, essendovi obbligati, la dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2010, con conseguente evasione dell'Irpef pari ad euro 58.930,00.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando:

a) violazione della legge penale, sotto il profilo dell'erronea quantificazione della base imponibile e, dunque, dell'imposta evasa, che avrebbe comportato il superamento della soglia di punibilità prevista per il reato contestato, in realtà non superata;

b) vizi della motivazione circa l'accertamento dell'ammontare dell'evasione fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili per genericità, essendo basati sulla mera ripetizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, la cui motivazione risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Quanto al preteso erroneo calcolo della base imponibile, sotto il profilo della mancata considerazione degli elementi negativi di bilancio, e dunque dell'imposta evasa, ai fini del superamento della soglia legale di punibilità, è sufficiente richiamare il passaggio argomentativo in cui, condividendo le valutazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, i giudici di merito hanno rilevato che le stesse non si fondavano su criteri presuntivi, bensì sull'esito dei controlli incrociati effettuati nei confronti di soggetti terzi entrati in rapporti economici con la ditta di cui gli imputati erano rappresentanti nel periodo in contestazione.

In particolare, una volta sottratti alla base imponibile lorda i costi contabilizzati dalla ditta, si è proceduto alla deduzione dei compensi erogati al personale nello stesso anno. Al contrario, gli imputati non hanno fornito alcun elemento, riferito ad ulteriori costi deducibili sostenuti dalla ditta stessa o alla erroneità di quelli già computati, tale da imporre una diversa modalità di calcolo della base imponibile.

4. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle • spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i