Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24673/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24673/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24673/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75, illecitamente deteneva e cedeva, in diverse occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente del tipo eroina.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24673/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75, illecitamente deteneva e cedeva, in diverse occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente del tipo eroina.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati contro l'integrità sessuale tentata coazione sessuale partecipazione al reato promovimento della prostituzione aiuto all'evasione di detenuti doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUMI BILEL nato il 20/08/1990 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dai casi di cui all'art. 75, illecitamente deteneva e cedeva, in diverse occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando "violazione di legge" per mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché formulato in modo assolutamente generico, non recando alcuna concreta indicazione dei lamentati profili di mancanza motivazione, a fronte di una motivazione della Corte d'appello esistente dal punto di vista grafico, oltre che pienamente sufficiente e logicamente coerente anche quanto alla responsabilità penale; profilo peraltro non dedotto con l'atto d'appello.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M11 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo