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Ordinanza — n. 24668/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24668/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il GUP del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 309 del 1990. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'ad. "73 della legge n. 162 del 1990" in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, secondo la difesa, la sentenza impugnata non può essere condivisa, in quanto non è stato valutato se il ricorrente avesse o meno posto in essere le condotte incriminate. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'ad. "73 comma 5 della legge n. 162 del 1990" in relazione all'ad. 131-bis cod. pen. Si sostiene che non è stata posta sotto sequestro alcun tipo di sostanza cosicché non è stato accertato quale fosse il grado di THC della stessa.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 448-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il GUP del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 309 del 1990. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'ad. "73 della legge n. 162 del 1990" in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, secondo la difesa, la sentenza impugnata non può essere condivisa, in quanto non è stato valutato se il ricorrente avesse o meno posto in essere le condotte incriminate. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'ad. "73 comma 5 della legge n. 162 del 1990" in relazione all'ad. 131-bis cod. pen. Si sostiene che non è stata posta sotto sequestro alcun tipo di sostanza cosicché non è stato accertato quale fosse il grado di THC della stessa.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze mantenimento della carcerazione preventiva continuazione dell'esecuzione reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
162 del 1990" in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato il mancato accertamento della riconducibilità delle condotte all'imputato e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., motivi che certamente non rientrano tra quelli ammessi ex.
art. 448-bis cod. proc. pen
art. 448-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MASSIMILIANO nato a CITTA' DI CASTELLO il 15/05/1974 avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA(dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il GUP del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'ad. "73 della legge n. 162 del 1990" in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. In particolare, secondo la difesa, la sentenza impugnata non può essere condivisa, in quanto non è stato valutato se il ricorrente avesse o meno posto in essere le condotte incriminate. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'ad. "73 comma 5 della legge n. 162 del 1990" in relazione all'ad. 131-bis cod. pen. Si sostiene che non è stata posta sotto sequestro alcun tipo di sostanza cosicché non è stato accertato quale fosse il grado di THC della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'ad. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'ad. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato il mancato accertamento della riconducibilità delle condotte all'imputato e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., motivi che certamente non rientrano tra quelli ammessi ex. art. 448-bis cod. proc. pen.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 Il Consigliere