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Ordinanza — n. 24667/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding unexamined statutory exemption grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate statutory exemption causes under Article 129, but the Court ruled this argument falls outside the simplified procedure's scope. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals in simplified procedure are inadmissible if they do not concern the expression of the accused's will, the correlation between the request and the judgment, the legal qualification of the act, or the legality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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simplified procedure cassation appeal inadmissibility statutory exemption Code of Criminal Procedure possesso illecito di stupefacenti traffico qualificato di eroina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, corrima 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro ritenute manifestamente insussistenti da parte del giudice, sulla scorta degli esiti delle indagini preliminari.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO ANDREA nato a FIRENZE il 13/02/1971 avverso la sentenza del 25/10/2011 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 25 ottobre 2011 il Gip del Tribunale di Arezzo ha applicato a Macaluso Andrea la pena da lui richiesta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, deteneva e trasportava gr. 3,93 di sostanza stupefacente di tipo eroina.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità e la carenza della motivazione in ordine al sillogismo che ha indotto il Gip, sulla scorta degli atti di indagine, a ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato, con mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, corrima 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro ritenute manifestamente insussistenti da parte del giudice, sulla scorta degli esiti delle indagini preliminari.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,