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Ordinanza — n. 24666/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural errors and lack of specific grounds under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defendants inadmissible. The defendants argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code and challenged the legal qualification of the drug possession offense. The Court rejected these claims because the simplified procedure only allows specific grounds, none of which were properly raised or substantiated by the defense.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals under the simplified procedure are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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simplified procedure cassation appeal drug possession inadmissibility legal qualification gravità della pena grave limitazione del diritto costituzionale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., il Gip del Tribunale di Vicenza ha applicato agli imputati le pene da loro richieste in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Vicenza ha applicato agli imputati le pene da loro richieste in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MICHAEL ABDULLA nato il 23/03/1981 OSAYANDE FAMOUS nato il 15/07/1990 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZArdato avviso alle p—aWiT1 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; p‘N\

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Vicenza ha applicato agli imputati le pene da loro richieste in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente di tipo eroina, cocaina e marijuana.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione di analogo contenuto, lamentando:

1) la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

2) l'errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;

3) l'eccessività della pena irrogata e la carenza di motivazione in relazione ad essa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la censura esule da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi„ questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. È sufficiente qui rilevare che - a fronte delle generiche asserzioni difensive, del tutto sganciate da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato - la sentenza del Gip presso il Tribunale di Vicenza reca una motivazione pienamente sufficiente, logicamente coerente ed esente da violazioni di legge, laddove si asserisce, dopo una valutazione ampia e dettagliata di tutti gli elementi rilevanti in tal senso, che i fatti di causa vadano ricondotti al comma 1, e non al comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.3.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni già esposte sub 3.1. in quanto - anche a prescindere dalla sua totale genericità - attiene al profilo, insindacabile, della determinazione della pena.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C:3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d