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Ordinanza — n. 24544/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24544/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24544/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUTI FRANCESCO nato a TERLIZZI il 29/08/1997 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Francesco Mennuti per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, e diverse ipotesi di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore e in unico atto, ha dedotto la violazione di legge in ordine agli artt. 125, 129 e 546, lett.

Regesto Legislator

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artt. 599 bis cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 599 comma 4 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24544/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Parole chiave

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lesione del menisco figli minorenni controllo della commisurazione della pena allegazioni insufficientemente motivate decisione incidentale impugnabile incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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artt. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Francesco Mennuti per i reati di cui all'art.
art. 73 D.P.R. 309/1990
pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Francesco Mennuti per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, e diverse ipotesi di cui agli artt.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 599 comma 4 cod. proc. pen
pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez.
art. 129 cod. proc. pen
Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUTI FRANCESCO nato a TERLIZZI il 29/08/1997 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Francesco Mennuti per i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, e diverse ipotesi di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore e in unico atto, ha dedotto la violazione di legge in ordine agli artt. 125, 129 e 546, lett.

e) cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).

Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C