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Ordinanza — n. 24543/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to party settlement under Art. 599 bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment was rendered based on a settlement agreement between the parties. The appellant argued for a review of the court's declaration of responsibility regarding mitigating circumstances, but the appellate court had already fixed the penalty exactly as agreed upon. Consequently, the court ruled that no further complaints are permitted once the parties have concurred on the final penalty and other grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; When parties reach an agreement on the final penalty under Art. 599 bis c.p.p., any subsequent complaints regarding responsibility, aggravating/mitigating circumstances, or the penalty quantification are radically inadmissible.

Parole chiave

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Art. 599 bis c.p.p. settlement agreement inadmissible appeal party conciliation penalty determination Corte di Cassazione procedural bar sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
artt. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Tommaso Ciro Perilli per i reati di cui agli artt.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLI TOMMASO CIRO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 10/06/1992 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avvjpaJi parc udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Tommaso Ciro Perilli per i reati di cui agli artt. 628, 582 cod. pen. e 4 L. 110/75. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. li ricorso, formulato in termini generici, è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte raccoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co