Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific factual elements supporting the legal grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Di Stadio inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a reduction in sentence, but the court found the petition lacked the necessary factual elements to substantiate these claims. Consequently, the court ruled that without specific details linking the grievances to the lower court's reasoning, the appeal could not be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements underlying the grievances; a generic complaint without such elements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STADIO ROBERTO nato a NAPOLI il 22/05/1976 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Roberto Di Stadio è stato dichiarato responsabile dei reati di tentata rapina e di calunnia Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Il ricorso è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. I giudici di merito, infatti, hanno puntualmente evidenziato gli argomenti sui quali si fonda il giudizio di bilanciamento delle circostanze e sulla dosimetria della pena, valorizzando elementi quali la gravità della condotta e i numerosi precedenti penali dell'imputato, laddove invece la difesa non fornisce nel ricorso elementi tali da poter considerare censurabile la valutazione del secondo giudice.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend