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Ordinanza — n. 24539/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription violation due to party settlement agreement barring further grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment resulted from a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the court failed to declare the statute of limitations, but the settlement required parties to waive all other grounds, including those regarding the statute of limitations. Consequently, the court ruled that no further complaints about the penalty or procedural aspects could be raised after the parties reached their agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, where parties agree to accept the judgment and waive all other grounds, renders any subsequent complaints regarding the statute of limitations or penalty quantification inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations settlement agreement waiver of grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code pena pecuniaria sospesa controllo della commisurazione della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
artt. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Catania, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Michele Cici per il reato di cui all'art.
art. 648 cod. pen
pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Michele Cici per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICI MICHELE nato a CATANIA il 24/07/1973 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Michele Cici per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione.

2. Il ricorso, formulato in termini generici, è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata. Nel caso di specie, pertanto, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura. Sotto altro e dirimente profilo, d'altro canto, deve anche evidenziarsi come il reato contestato, commesso in data prossima al 9 febbraio 2012, non si era comunque prescritto in data antecedente la pronuncia della sentenza di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.