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Ordinanza — n. 24538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE ANTONELLA nato a LUCERA il 19/03/1984 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Antonella Pepe stata dichiarata responsabile dei reati di ricettazione in relazione a un assegno circolare (45-ibsg Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Tim'iniT5J che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. La censura ora dedotta, sebbene la pronuncia in ordine alla dichiarazione di responsabilità fosse stata oggetto di motivo di appello, non è consentita in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è comunque manifestamente infondata.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Antonella Pepe stata dichiarata responsabile dei reati di ricettazione in relazione a un assegno circolare (45-ibsg Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Tim'iniT5J che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. La censura ora dedotta, sebbene la pronuncia in ordine alla dichiarazione di responsabilità fosse stata oggetto di motivo di appello, non è consentita in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è comunque manifestamente infondata.

Parole chiave

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insufficienza materiale allegazioni insufficientemente motivate restituzione dei sussidi statali riscossione di prestazione procedimento di controllo degli aiuti trasmissione di un atto processuale

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
La censura ora dedotta, sebbene la pronuncia in ordine alla dichiarazione di responsabilità fosse stata oggetto di motivo di appello, non è consentita in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE ANTONELLA nato a LUCERA il 19/03/1984 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Antonella Pepe stata dichiarata responsabile dei reati di ricettazione in relazione a un assegno circolare (45-ibsg Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Tim'iniT5J che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità Il ricorso è inammissibile. La censura ora dedotta, sebbene la pronuncia in ordine alla dichiarazione di responsabilità fosse stata oggetto di motivo di appello, non è consentita in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ed è comunque manifestamente infondata.

La questione relativa alla contraffazione dell'assegno oggetto del reato, cioè se questo addirittura fosse o meno "carta straccia", per accertare la quale sono evidentemente necessari degli accertamenti in fatto, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta e l'articolata motivazione nella quale il giudice dell'impugnazione si confronta con tutte le censure sollevate dalla difesa, cfr. Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato, ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto.

Sotto altro profilo e in generale, comunque, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle dichiarazioni della persona offesa e allo svolgimento dei fatti e così anche al fatto che la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione quanto alla natura e alla provenienza dell'assegno, si è conformata alla costante giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) e ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della