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Ordinanza — n. 24536/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for lack of legal grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Donzelli inadmissible, rejecting his claims regarding the qualification of the crime and aggravating circumstances. The court found the lower court's reasoning sufficient to address the appellant's arguments about attempted theft versus consummated robbery and the presence of aggravating factors like weapon use and group size. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolous nature of the request.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a robbery conviction is inadmissible if the appellate court's reasoning adequately addresses the appellant's grievances regarding the crime's qualification and the application of aggravating circumstances without logical flaws.

Parole chiave

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Robbery Conviction Appeal Inadmissibility Aggravating Circumstances Legal Violation Claim Court Costs Order recidiva nell'infrazione altri reati aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Angelo Donzelli è stato dichiarato responsabile per due ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 628 cod. pen
Angelo Donzelli è stato dichiarato responsabile per due ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
L'avere conseguito il profitto illecito a seguito della condotta, infatti, determina la consumazione del reato (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Jakimi
Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi
Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv.
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv.
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONZELLI ANGELO nato a PALERMO il 09/08/1981 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Angelo Donzelli è stato dichiarato responsabile per due ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 628 cod. pen., evidenziandosi come i fatti avrebbero dovuto essere qualificati al più come tentato furto, alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella della sentenza di primo grado, ha fornito corrette e adeguate risposte alle censure già esposte nei motivi di appello. 2.1. Con riferimento al primo motivo il giudice dell'impugnazione, con il concreto riferimento allo svolgimento dei fatti e alle modalità utilizzate, come l'avere utilizzato una pistola, ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, a nulla rilevando, quanto al reato commesso a distanza di solo mezz'ora, che l'attività fosse monitorata dalla polizia giudiziaria.

L'avere conseguito il profitto illecito a seguito della condotta, infatti, determina la consumazione del reato (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117). 2.1. Quanto al secondo motivo la Corte, con i riferimenti all'uso dell'arma, alla presenza di due persone all'atto della consumazione dei reati e all'avere entrambi gli autori indossato uno scaldacollo, ha evidenziato, con argomenti logici e coerenti, le ragioni per le quali è pervenuta alla conclusione circa la sussistenza delle aggravanti contestate, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Jakimi, Rv. 278521: In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto; cfr.

Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203: In tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima; cfr. Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667: Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa). 2.3.

In ordine alle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata, facendo riferimento alla pervicacia della condotta posta in essere e alle precedenti condanne, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2.4.

Quanto all'applicazione della recidiva, infine, corretto e adeguato appare il riferimento alla pericolosità, fondata sulla base dei numerosi e specifici precedenti penali.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in