Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for criminal conviction on assault and extortion charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Umaguette Diop inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Diop argued that the Court of Appeal's confirmation of his conviction for assault and extortion lacked proper reasoning, but the Court found these complaints to be repetitive and unfounded. The court ruled that the lower court provided a correct and adequate response to the defense's criticisms, rejecting any attempt to reconstruct facts using different evaluation criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged lack of reasoning are inadmissible when the lower court's motivation is logically and legally sound and adequately addresses the defense's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP UMAGUETTE nato il 30/05/1978 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Umaguette Diop è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 628 e 582, 585 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla tu, dichi azione di responsabilità per entrami i reati. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, pure ritenendo non inverosimile la ricostruzione offerta dall'imputato, facendo riferimento alla condotta violenta dallo stesso tenuta al fine di ottenere la somma dalla persona offesa e alle pur modeste lesioni sul collo della medesima - ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche della difesa.
Le generiche censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062:
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme