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Ordinanza — n. 24530/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24530/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZI ROMOLO nato a ROMA il 28/04/1981 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Romolo Pozzi è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 81 cpv., 628, 635, 648, 624 e 582 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in quanto questa sarebbe carente e meramente apparente. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso, infatti, oltre alla mera affermazione "la motivazione appare essere assolutamente carente e inidonea", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Detto motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono evidenziano il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Regesto Legislator

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art. 581 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione azione civile altri reati risarcimento per atto illecito atti impugnabili gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZI ROMOLO nato a ROMA il 28/04/1981 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Romolo Pozzi è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 81 cpv., 628, 635, 648, 624 e 582 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in quanto questa sarebbe carente e meramente apparente. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso, infatti, oltre alla mera affermazione "la motivazione appare essere assolutamente carente e inidonea", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Detto motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono evidenziano il necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co