Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, upholding trial court's discretion on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Giannetti inadmissible regarding his conviction for theft. The appellant argued that the lower court failed to recognize minor circumstances and general mitigating factors, but the court found this argument repetitive and unsupported by new evidence. The decision rests on the principle that the trial judge's discretionary assessment of mitigating circumstances is not subject to review unless there is a clear illogical error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: The appellate court's decision to reject an appeal based on the lack of recognition of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's exercise of discretion was logical and supported by the case file, as such judgments are not subject to review in the absence of patent illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTI ANDREA nato a PESCARA il 05/06/1991 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRMO 1. Andrea Giannetti è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti -facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi e, complessivamente, anche ai precedenti penali dell'imputato, elementi questi ritenuti prevalenti pure quanto alla condotta collaborativa tenuta nel corso della perquisizione- ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C