Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding Article 131 bis criminal code application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Adelaide Spinelli inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the application of Article 131 bis, but the court found her arguments generic and unrelated to the appellate court's reasoning on the permanent nature of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 591 c.p.p.: An appeal lacking specific grounds and failing to correlate its arguments with the contested decision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ADELAIDE nato a PESCARA il 26/12/1957 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Adelaide Spinelli è stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione e rideterminata la pena ha confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. La doglianza, fondata su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, è priva di specificità e pertanto non è consentita. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che determina, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. l'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, d'altro canto, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già evidenziato come la causa di particolare tenuità del fatto non potesse trovare applicazione in quanto, non risultando dagli atti che l'opera fosse stata demolita, si tratta di un reato permanente ancora in corso, che, come tale, esclude l'applicazione dell'art. 131 bis (cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende