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Ordinanza — n. 24524/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Cesare Quarta inadmissible regarding his conviction for theft. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the first-instance judgment's assessment of intent and damage to be within its discretionary powers. Consequently, the court ruled that the appeal was unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's evaluation of intent and damage is based on positive elements and does not exhibit patent illogicity.

Parole chiave

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theft conviction generic mitigating circumstances judicial discretion inadmissible appeal penal code art 646 sanzioni pecuniarie motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Cesare Quarta è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 646 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 646 cod. pen
Cesare Quarta è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA CESARE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 27/02/1971 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Cesare Quarta è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 646 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione e anche all'intensità del dolo e all'entità del danno già richiamati dal Tribunale di Chieti, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.