Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for arbitrary occupation of IACP property, citing lack of necessity and minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo De Libero's appeal inadmissible regarding his conviction for the arbitrary occupation of an IACP apartment. The appellant argued for statutory mitigation under Article 54 of the Penal Code and a minor offense provision, but the court found the lower court's reasoning sufficient and consistent with established jurisprudence. Consequently, the court rejected the claims that the occupation did not pose a grave danger or that the crime lacked particular gravity, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The arbitrary occupation of an IACP apartment constitutes a crime under Article 54 only if an actual danger of grave harm to a person exists, excluding the need for housing as a state of necessity; the minor offense provision does not apply to non-brief or occasional crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIBERO VINCENZO nato a NAPOLI il 12/07/1986 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Vincenzo De Libero è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione all'art.54 cod. pen., il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono manifestamente infondate.
La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella della sentenza di primo grado, ha fornito corrette e adeguate risposte alle censure già esposte nei motivi di appello. Con riferimento al primo motivo il giudice dell'impugnazione si è correttamente conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dello IACP rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi" (così, in termini cfr.
Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011, dep. 2012, Manco, Rv. 251800). Quanto al secondo motivo la Corte ha evidenziato, con argomenti logici e coerenti, come la causa di particolare tenuità del fatto non possa trovare applicazione in considerazione della "non brevità e non occasionalità" del reato, circostanza questa che come tale, esclude l'applicazione dell'art. 131 bis (cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096). In ordine alle circostanze attenuanti generiche, infine, la sentenza impugnata, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dei). 2016, Rv. 266818).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa