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Ordinanza — n. 24518/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for fraud conviction, rejecting claims of no crime and lack of mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The appellant argued the act was not criminal and deserved statutory mitigation, but the court found the initial intent proven by the failure to deliver goods after payment. Consequently, the court rejected the defense's arguments as legally unfounded and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: The court rejects appeals claiming the absence of criminal intent or the inapplicability of statutory mitigation when the defendant's conduct, such as activating payment cards for unfulfilled sales, clearly demonstrates fraudulent intent and negates the conditions for leniency.

Parole chiave

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criminal fraud conviction statutory mitigation denial inadmissible criminal appeal initial criminal intent unfulfilled online sales truffa in materia di credito usurpazione d'identità reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Pietro Borrelli è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge penale in relazione all'art.
Art. 114 cod. pen.
pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa sia quanto all'esistenza del dolo iniziale che in ordine alla insussistenza dei presupposti per riconoscere la circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 640 cod. pen
Pietro Borrelli è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 114 cod.pen
e alla dichiarazione di responsabilità perché il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 1 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 1 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 2 - , Sentenza n. 51551 del 04/12/2019
Sez. 2 - , Sentenza n. 51551 del 04/12/2019), per il quale integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI PIETRO nato a PESCARA 11 14/07/1983 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Pietro Borrelli è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen. e alla dichiarazione di responsabilità perché il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con i riferimenti alla condotta posta in essere dall'imputato e all'avere attivato la postepay (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa sia quanto all'esistenza del dolo iniziale che in ordine alla insussistenza dei presupposti per riconoscere la circostanza di cui all'art. 114 cod. pen.

La corte territoriale, infatti, quanto al primo motivo, ha ritenuto ampiamente provato il dolo iniziale dell'imputato, in ragione della mancata consegna del bene e della mancata restituzione del denaro, così correttamente conformandosi - quanto alla sussistenza del reato di truffa - al consolidato orientamento di questa Corte (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 51551 del 04/12/2019), per il quale integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto Con riguardo al secondo motivo, poi, la Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere l'invocata attenuante, non potendo considerare di minima importanze il contributo dell'imputato, avendo lo stesso attivato a suo nome la carta Postepay utilizzata per il versamento del denaro e la scheda telefonica utilizzata per le trattative Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 1 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas