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Ordinanza — n. 24517/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, convicted of receiving stolen goods, argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the phone's discovery. The court rejected these claims as legally unfounded and a misrepresentation of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 647 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on alleged violation of law or defects in reasoning is inadmissible if the facts are clearly established and the lower court's reasoning is logically sound and free from legal errors.

Parole chiave

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receiving stolen goods inadmissible appeal violation of law defect in reasoning court costs criminal conviction Cassation court uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 647 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 647 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBRUO MATTEO STEFANO nato a PENNE il 15/03/1975 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Matteo Stefano Februo è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila -che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto in relazione all'art. 647 cod. pen. In data 22 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la difesa insiste perché il ricorso sia trasmesso alla sezione competente e comunque per l'accoglimento del ricorso.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento alle modalità e ai tempi di utilizzo del telefono risultanti dai tabulati e incompatibili con la versione fornita dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni quanto al rinvenimento accidentale del telefono (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) - ha fornito articolata e corretta risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, dedotte anche genericamente come "travisamento della prova" ma che invece tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm