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Ordinanza — n. 24516/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Allegretti's appeal against the second-instance judgment inadmissible. The appellant argued violations of specific criminal code articles regarding theft and receipt, but the court found the grounds generic and lacking a direct correlation to the appealed decision's reasoning. Consequently, the appeal was rejected for non-specificity and procedural failure to properly raise the theft charge as an appeal ground.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 606 comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, reiterative of previous arguments, or lack specific correlation with the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural defect reiterative grounds correlation requirement criminal procedure costs of appeal abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
493 ter deve rilevarsi che la doglianza non risulta essere stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
493 ter deve rilevarsi che la doglianza non risulta essere stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI VINCENZO nato a BRINDISI il 24/08/1973 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Vincenzo Allegretti è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 648 e 493 ter cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cpp, 648 e 493 ter cod. pen. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

Il ricorso, infatti, è fondato su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo di ricorso, d'altro canto, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già evidenziato che anche se la carta di credito fosse stata smarrita dal titolare, trattandosi di cosa che reca segni esteriori del legittimo possesso altrui, l'impossessamento della stessa da parte di terzi bastava per integrare il delitto di furto e non l'abrogata fattispecie di appropriazione di cosa smarrita.

Pertanto, come da costante giurisprudenza di questa Corte, risponde di ricettazione l'imputato che viene trovato nella disponibilità di beni di provenienza illecita in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, e non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016 Rv. 268085). Prospettazione alternativa del fatto che nel caso di specie, peraltro, non ha neppure tentato di fornire. Quanto alla contestazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 493 ter deve rilevarsi che la doglianza non risulta essere stata dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass