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Ordinanza — n. 24515/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24515/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI MAURO nato a TORINO il 09/05/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Mauro Baraldi è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.349 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico e all'applicazione della recidiva. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24515/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Mauro Baraldi è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.349 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico e all'applicazione della recidiva. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato precedenti penali rilevanti affezioni psichiche revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARALDI MAURO nato a TORINO il 09/05/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Mauro Baraldi è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.349 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico e all'applicazione della recidiva. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla sottoscrizione dle verbale di fermo con apposizione dei sigilli e all'esistenza dei precedenti penali, a fa data dal 1985, significativi della prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato, indice di una particolare attitudine a violare le norme penali (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata)- ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche della difesa. Le generiche censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.