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Ordinanza — n. 24514/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming contract breach instead of theft due to flawed legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Improta's appeal against his conviction for embezzlement inadmissible. Improta argued his actions constituted a mere breach of contract rather than a crime, but the court found the lower court's reasoning logically sound. The decision upheld the conviction because the specific agreement regarding the sale of antiques did not negate the criminal element of misappropriation.

Regesto Legislator

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Art. 646, 133 cod. pen.; The court's duty to provide a logical and adequate motivation for its conviction does not allow the appellate court to disregard the factual findings of the trial judge when the lower court's reasoning is free from logical or legal defects.

Parole chiave

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embezzlement conviction contractual breach defense violation of law appeal logical motivation defect Cassazione Roma indebito arricchimento appropriazione indebita di beni demaniali appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/09/1959 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Vincenzo Improta è stato dichiarato responsabile del reato di appropriazione indebita. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 133 cod. pen. che la condotta dell'imputato sarebbe riconducibile ad un mero inadempimento contrattuale e non al delitto di appropriazione indebita contestato. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, ora formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisco alla logicità della motivazione, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, che avuta la disponibilità in conto vendita di alcuni oggetti di antiquariato dalla persona offesa e ne ha disposto uti dominus vendendoli senza poi corrispondere le somme ricevute, così appropriandosene - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. La circostanza che la consegna fosse avvenuta "in conto vendita", d'altro canto, non esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato.

Ciò proprio in considerazione dell'accordo intercorso tra le parti che avevano convenuto che il ricorrente aveva la disponibilità dei beni, e quindi delle somme ricevute per la vendita, solo in nome e conto della persona offesa alla quale queste, una volta ricevute, avrebbero dovuto essere prontamente consegnate, cosa che non è avvenuta nonostante i solleciti sul punto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa