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Ordinanza — n. 24512/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24512/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALFAOUI ACHRAF - C.U.I. 049M000 nato il 23/03/1991 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Achraf Kalfaoui è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la pronununcia di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa delle censura già dedotte con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla condotta tenuta dall'imputato e ai precedenti specifici dello stesso (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24512/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda indennità di patrocinio multa disciplinare all'avvocato sanzione penale altri capi d'accusa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALFAOUI ACHRAF - C.U.I. 049M000 nato il 23/03/1991 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Achraf Kalfaoui è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la pronununcia di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa delle censura già dedotte con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla condotta tenuta dall'imputato e ai precedenti specifici dello stesso (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C