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Ordinanza — n. 24511/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to requalify the offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gesuel Hudorovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the extortion charge into fraud and private violence because the victim had already lost control of the money. The court rejected this, stating the first-instance judgment provided a correct and sufficient motivation regarding the specific conduct and the lack of definitive possession of funds.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the appeal without introducing new grounds or a different legal qualification of the facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new grounds failure to requalify offense extortion vs fraud court costs and fine estorsione perseguimento penale per truffa pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GESUEL nato a UDINE il 31/07/1987 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Gesuel Hudorovic è stato dichiarato responsabile del reato di estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha concesso le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminata la pena ha confermato nel reato la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa e violenza privata in quanto la persona offesa aveva già perso la disponibilità del denaro al momento della consegna dello stesso all'imputato Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente e al fatto che il possesso del denaro non era stato definitivamente conseguito, tanto che si era "trasmodato" con l'uso della minaccia" (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, d'altro canto, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a