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Ordinanza — n. 24510/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims regarding photographic identification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Prota inadmissible. Prota challenged his conviction for theft, arguing flaws in the court's reasoning regarding the victim's photographic identification and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as groundless, stating that the lower court's decision was logically sound and its discretionary judgment on sentencing was not subject to review in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in reasoning regarding photographic identification or discretionary sentencing are inadmissible if the lower court's decision is free from logical or legal flaws.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility photographic identification evidence general mitigating circumstances judicial discretion sentencing Italian Court of Cassation perseguimento penale per truffa inganno sull'identità identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 640 cod. pen
Vincenzo Prota è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA VINCENZO nato a NAPOLI il 19/07/1983 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; `NN-NN

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Vincenzo Prota è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione dì responsabilità con riferimento al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alla credibilità della persona offesa, alla precisione con la quale ha riferito i fatti, al tempo trascorso con l'autore del fatto e alla circostanza che gli incontri erano stati almeno due, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità in merito al valore da attribuire al riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche della difesa. Le generiche censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando la pervicacia della condotta e i numerosi e specifici precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice 1 di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della