Italian court dismisses appeal against conviction for counterfeiting due to procedural violation and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Hicham Baske inadmissible. The defendant argued that the court failed to investigate whether seized goods were intended for sale, claiming the offense lacked offensiveness. The court rejected this because the argument was raised for the first time on appeal without prior investigation, violating procedural rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal raising new factual allegations regarding the offensiveness of a crime for the first time is inadmissible if it requires further investigation, as the appellate court must rely on the record established in lower proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASKE HICHAM nato il 07/08/1978 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; •-„
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Hicham Baske è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pne. ha rideterminata la pena ha confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 49 cod. pen. evidenziando che non vi sarebbe prova che i beni rinvenuti, peraltro in numero esiguo, fossero destinati alla vendita e che ciò escluderebbe l'offensività della condotta.
La doglianza non è consentita. Nel motivo di ricorso, infatti, la difesa rileva che non si sarebbe adeguatamente "investigato" in ordine alla destinazione alla vendita della merce contraffatta rinvenuta in possesso del ricorrente, così che il fatto sarebbe inoffensivo. Tale censura, che non risulta essere stata oggetto di motivo di appello, comportando la necessità di accertamenti in fatto, non è consentita per la prima volta in questa sede. Sotto altro profilo, d'altro canto, la corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con i riferimenti alle modalità di rinvenimento della merce (cfr. verbale di sequestro) e agli specifici precedenti penali dell'imputato, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure della difesa in ordine alla dichiarazione di responsabilità, peraltro riconoscendo comunque, in considerazione della modica quantità della merce, l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.
Ogni ulteriore doglianza sul punto, in assenza di palesi illogicità, risulta inconferente consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de