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Ordinanza — n. 24506/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as prescription was not interrupted by the special mitigating circumstance of receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Luigi Ferrarello's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The defense argued that the crime of receiving stolen goods had expired, but the court ruled this specific offense is merely a special mitigating circumstance rather than an independent crime. Consequently, the court held that the special circumstance does not interrupt the prescription period applicable to the underlying theft.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 648 comma 2 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The special mitigating circumstance of receiving stolen goods does not constitute an independent crime and therefore cannot interrupt the prescription period applicable to the underlying offense.

Parole chiave

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prescription period interruption receiving stolen goods special mitigating circumstance criminal appeal inadmissibility independent crime status attenuazione della pena alleggerimento della pena contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
Art. 648 comma 2 c.p.
Luigi Ferrarello è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma secondo cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017
pen., infatti, non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma è una circostanza attenuante ad effetto speciale, come tale non incidente sul termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv.
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013
269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARELLO LUIGI nato a PIAZZA ARMERINA il 17/12/1988 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Luigi Ferrarello è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce l'inosservanza e omessa motivazione degli artt. 157, 161 e 648, comma secondo c.p. e 129 c.p.p., in relazione evidenziando che prima della pronuncia della sentenza di appello era maturata la prescrizione del reato contestato e che il secondo giudice non aveva erroneamente proceduto a tale declaratoria.

2. In data 6 aprile 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria della difesa con la quale l'avv. Maiorano insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. La doglianza è manifestamente infondata. L'ipotesi di particolare tenuità del fatto di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., infatti, non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma è una circostanza attenuante ad effetto speciale, come tale non incidente sul termine di prescrizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.