Italian Supreme Court dismisses appeal for money laundering as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Marco Perrone's appeal against his money laundering conviction inadmissible. Perrone argued a violation of law regarding the psychological element of the crime, but his complaints were generic and failed to cite specific factual elements from the lower court's decision. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact points of the decision under review and the factual elements supporting the grievances, thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for its examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MARCO nato a ASTI il 30/04/1982 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Marco Perrone è stato dichiarato responsabile del reato riciclaggio. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena ha confermato la condanna, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Le doglianze, formulate in termini generici e reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi per cui il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sotto altro profilo, poi, ricorso è fondato su ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).Nel caso in esame il giudice di appello, con gli argomenti esposti in motivazione, ha già evidenziato come dall'eliminazione definitiva degli elementi identificativi esterni dell'auto, operata dall'imputato incendiandone le targhe, si poteva chiaramente desumere la sua consapevolezza dell'illecito sottostante, che veniva così occultato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017 Rv. 271530).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c