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Ordinanza — n. 24504/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding prescription of theft and receipt crimes due to incorrect legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24504/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Adina Ciobanu Neculae inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued that the crimes of theft and receipt had expired, but the court found no evidence of prescription at the time of the judgment. The court ruled that the maximum statutory penalty for theft and the base penalty for receipt, rather than mitigated circumstances, govern the prescription calculation, rendering the appeal's legal arguments unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The prescription period for theft and receipt crimes is calculated based on the maximum statutory penalty and the base penalty respectively, ignoring mitigated sentencing scenarios or specific recidivism effects on the base term.

Parole chiave

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criminal prescription theft and receipt statutory maximum penalty recidivism effects inadmissible appeal Italian criminal code court costs award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, cod. pen.
Quanto alla ricettazione, infatti, la pena edittale massima di riferimento è quella prevista all'art. 648, comma primo cod.
Art. 624, cod. pen.
Art. 625, cod. pen.
Quanto al reato di furto di cui al capo 2, invece, il giudizio di equivalenza operato dal giudice nella dosimetria della pena non rileva ai fini del calcolo della prescrizione, dovendosi avere riguardo alla pena prevista ex art. 625 cod pen.
Art. 99, co. 4, cod. pen.
Art. 157, comma 2, cod. pen.
Termini questi sui quali incide anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che deve essere considerata sia per il computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia per quantificare l'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.
Art. 616, c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
in quante - come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017
riconosciuta nel caso di specie non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale così che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017„ Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018
Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU NECULAU ADINA nato il 31/07/1978 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Adina CIOBANU NECULAU è stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 648, 624, 625 e 99, co. 4, cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di ricettazione e furto.

Le doglianze sono manifestamente infondate Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, infatti, nessuno dei reati ascritti in imputazione risultava estinto, alla data della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione. Quanto alla ricettazione, infatti, la pena edittale massima di riferimento è quella prevista all'art. 648, comma primo cod. pen. in quante - come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. riconosciuta nel caso di specie non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale così che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017„ Rv. 269492).

Quanto al reato di furto di cui al capo 2, invece, il giudizio di equivalenza operato dal giudice nella dosimetria della pena non rileva ai fini del calcolo della prescrizione, dovendosi avere riguardo alla pena prevista ex art. 625 cod pen. Termini questi sui quali incide anche la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che deve essere considerata sia per il computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia per quantificare l'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (v.

Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend