Ordinanza — n. 24503/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAROTTO ROBERTO nato a PORDENONE il 29/04/1952 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Il tribunale di Pordenone con sentenza del 7 settembre 2021, ha applicato nei confronti di Gasparotto Roberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art 648, comma 2 cp. Avverso ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 10 novembre 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAROTTO ROBERTO nato a PORDENONE il 29/04/1952 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il tribunale di Pordenone con sentenza del 7 settembre 2021, ha applicato nei confronti di Gasparotto Roberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art 648, comma 2 cp. Avverso ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 10 novembre 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co