Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAROTTO ROBERTO nato a PORDENONE il 29/04/1952 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Il tribunale di Pordenone con sentenza del 7 settembre 2021, ha applicato nei confronti di Gasparotto Roberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art 648, comma 2 cp. Avverso ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 10 novembre 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art 613 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
oltraggio alla corte disobbedienza alla decisione dell'autorità impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate atti impugnabili censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
Il tribunale di Pordenone con sentenza del 7 settembre 2021, ha applicato nei confronti di Gasparotto Roberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art 648, comma 2 cp.
art 613 cod. proc. pen
L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAROTTO ROBERTO nato a PORDENONE il 29/04/1952 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE Ldato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il tribunale di Pordenone con sentenza del 7 settembre 2021, ha applicato nei confronti di Gasparotto Roberto la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art 648, comma 2 cp. Avverso ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono esposti comunque motivi generici ed aspecifici, è sottoscritto personalmente dall'imputato ed è stato presentato il 10 novembre 2021. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co