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Ordinanza — n. 24501/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24501/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24501/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHB ALI nato a GATTINARA il 30/04/1992 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO 1. Ali Chahb è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, infatti, fa buon governo della legge penale e, con i riferimenti alla condotta disinvolta tenuta dal ricorrente che non esitata a pubblicare on line l'annuncio di vendita del mezzo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito.

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24501/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati sanzioni penali reato di pirateria della strada imposta sui veicoli a motore infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
4 della sentenza impugnata), dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHB ALI nato a GATTINARA il 30/04/1992 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Ali Chahb è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, infatti, fa buon governo della legge penale e, con i riferimenti alla condotta disinvolta tenuta dal ricorrente che non esitata a pubblicare on line l'annuncio di vendita del mezzo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C