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Ordinanza — n. 24499/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24499/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANNINO NICOLA nato a BARLETTA il 11/10/1967 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; E IN DIRITTO Vk L i riù 1. Nicola e stato dichiarato responsabile per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. limitatamente al capo 3), evidenziando che la querela sarebbe stata sporta da persona che, qualificatasi come "titolare", non era legittimata. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, artt. 337 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola e stato dichiarato responsabile per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. limitatamente al capo 3), evidenziando che la querela sarebbe stata sporta da persona che, qualificatasi come "titolare", non era legittimata. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

Parole chiave

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truffa aggravata difesa contro le pratiche commerciali illecite ricorso per cassazione difetto di legittimazione legittimazione per agire in via esecutiva contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Nicola e stato dichiarato responsabile per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.
artt. 337 cod. proc. pen
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANNINO NICOLA nato a BARLETTA il 11/10/1967 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Vk L i riù 1. Nicola e stato dichiarato responsabile per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. limitatamente al capo 3), evidenziando che la querela sarebbe stata sporta da persona che, qualificatasi come "titolare", non era legittimata. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla pacifica giurisprudenza sul punto, ha correttamente ritenuto che la querela, sporta da soggetto qualificatosi come "titolare" dell'esercizio commerciale, fosse stata legittimamente sporta. In tal modo, in assenza di elementi di segno contrario, il soggetto ha dato conto dell'esistenza una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.