Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstances and discretionary judicial review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Walter Novo's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Novo argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal reiterative and unsupported by new grounds. The decision upheld the lower court's discretion regarding the non-occasional nature of the crimes and the massive prior criminal record, which precludes such mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma secondo cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it merely reiterates arguments from the second instance without new grounds, and the appellate court's discretionary assessment of mitigating circumstances based on the non-occasional nature of the crime and the defendant's extensive criminal history is not subject to review in the absence of patent illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVO WALTER nato a VERCELLI il 01/09/1968 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Walter Novo è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, reiterativa della censura già dedotta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla non occasionalità del fatto e, soprattutto, alla "impressionante mole di precedenti penali commessi in un arco temporale ultraventennale", ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.
Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.