Italian court dismisses appeal regarding refusal of breath test, ruling no right to counsel exists for refusal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for refusing a breathalyzer test. The appellant argued that the refusal of a breath test should trigger the same right to legal counsel as voluntary tests. The court rejected this, citing established precedent that the right to a defender is not applicable when a driver refuses the mandatory examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, 187 Cod. Strada; The right to be assisted by a defender does not apply to refusals of breathalyzer tests, as the obligation to warn of this right is unnecessary when the examination is not performed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONO PATRIZIO GIOVANNI nato a SASSARI il 13/01/1997 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Patrizio Giovanni Iacono ricorre avverso la sentenza can la quale la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 13 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico della stessa dal Tribunale sassarese il 26 giugno 2020 in relazione a reati di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici e sull'assunzione di stupefacenti. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di un valido avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
2. Il ricorso è inammissibile. A parte la circostanza che il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è testualmente disciplinato in termini identici con riferimento a tutti gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 186, oltre a quelli di cui all'art. 187 Cod.Strada (e, dunque, anche con riguardo al prelievo ematico), va infatti richiamato l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella sentenza impugnata, in base al quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745).
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 marz