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Ordinanza — n. 24494/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding sentencing components.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Gionata Della Santina inadmissible due to its manifestly unfounded nature and lack of specificity. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the objective and subjective elements of his conduct under Article 186 of the Road Code. The court rejected this claim, ruling that the grievances were generic and lacked concrete arguments, thereby reserving matters for the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generic, lacking specific arguments to support the alleged violation of law regarding the evaluation of sentencing components.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded generic grievances sentencing components road code offense lack of specificity Cassazione Roma dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA GIONATA nato a MIRANDOLA il 20/10/1978 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gionata Della Santina ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 26 gennaio 2021, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna il 21 novembre 2017 in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, Cod.Strada. L'esponente, con unico motivo, lamenta violazione di legge, per non avere la Corte di merito debitamente valutato le componenti oggettive e soggettive della condotta dall'imputato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, le doglianze si risolvono in una perorazione affatto priva di specificità sia in ordine alle valutazioni della Corte di merito, sia in ordine alle conseguenze sanzionatorie, e di fatto risultano prive di ogni argomentazione a sostegno, oltre ad attingere - sia pure in termini affatto vaghi e disancorati da elementi tangibili - questioni demandate ai giudici di merito e non sottoponibili a scrutinio di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marzo 2022