Cassation court dismisses appeal regarding sentencing disparity after acquittal on a more serious charge. The court rules that the penalty for the remaining offense is legally admissible. The decision clarifies that reformatio in peius does not apply when the overall sentence decreases. The court rejects the claim that the fine is invalid due to depenalization laws. The ruling emphasizes that the fine remains applicable for the aggravated offense with recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible on both grounds, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentence for the remaining offense violated the principle against worsening the penalty after being acquitted of a more serious crime. The court held that since the appellant was acquitted of the graver offense, the new sentence for the lesser offense was correctly calculated and did not constitute a worsening of the overall punishment. Furthermore, the court rejected the claim that the fine was invalid because the offense was depenalized, noting that the fine remains applicable due to the presence of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod.pen.; Art. 116, comma 15, Cod. strada; The principle against worsening the penalty does not apply when the acquittal of a more serious crime results in a sentence for the remaining offense that is lower than the total sentence previously imposed. The fine remains applicable for offenses with recidivism even if the base offense is depenalized.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UDVESCU IONUT MARIUS nato il 31/10/1988 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Ionut Marius Udvescu ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 21 settembre 2021, ha parzialmente riformato - assolvendo l'imputato dal delitto di cui all'art. 496 cod.pen. - la sentenza emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Monza il 28 novembre 2019, con la quale è stata confermata la condanna in relazione a reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, Cod. strada, con recidiva nel biennio. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge, lamenta la dosimetria della pena, avuto riguardo al fatto che il trattamento sanzionatorio per il residuo reato di guida senza patente si è discostato da quello minimo edittale, precedentemente applicatogli, e si colloca nella media edittale, così determinandosi un'ipotesi di reformatio in peius. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge in relazione alla pena dell'ammenda, che non sarebbe prevista a seguito della depenalizzazione del reato di guida senza patente senza la recidiva del biennio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in tutti e due i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla prima lagnanza, va osservato che la pena applicata in primo grado per il reato di guida senza patente costituiva in realtà un aumento rispetto alla pena per la violazione più grave (il delitto p. e p. dall'art. 496 cod.pen., dal quale l'Udvescu è stato assolto in appello); la pera è stata quindi correttamente rideterminata in appello, una volta caduta l'imputazione di falso di cui al capo C, con esclusivo riferimento alla contravvenzione di guida senza patente con la recidiva nel biennio.
Non può ritenersi operante il divieto di reformatio in peius allorchè, a causa dell'assoluzione dell'imputato unico appellante dal reato costituente violazione più grave, la pena per il residuo reato sia determinata in misura superiore rispetto all'aumento di pena precedentemente applicato per lo stesso reato, semprechè la pena risulti inferiore rispetto a quella complessiva applicatagli in primo grado. Quanto al secondo motivo, è appena il caso di osservare che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016 e la pena prevista non è solo quella dell'arresto, ma è anche quella - congiunta - dell'ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente "depenalizzata" (ossia senza la recidiva nel biennio).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro