Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24491/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding denial of generic mitigating circumstances in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the court affirmed that sentencing discretion allows judges to disregard non-decisive favorable elements when assessing personal danger under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that a lower court's refusal of generic mitigating circumstances is valid if the judge references decisive elements regarding the offender's personality and dangerousness, without needing to consider every favorable fact presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances sentencing discretion personal danger assessment manifest unfoundedness Article 133 Penal Code criminal appeal inadmissibility procedural costs award guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH MAICO nato a PIOVE DI SACCO il 01/08/1988 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENE2'IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Maico Hudorovich propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, il 7 giugno 2021, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 12 febbraio 2020 dal Tribunale di Padova, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 e 17, Cod.Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debil:amente sviluppato sul punto dalla Corte veneziana, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nulla deve osservarsi, peraltro, a proposito della dedotta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nel caso di specie, visto c:he, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che sottolinea i precedenti penali e il comportamento dell'imputato in occasione del reato, ricavandone la pericolosità del giudicabile; tanto appare sufficiente a fondare il percorso argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale al diniego delle attenuanti generiche sulla base della valutazione negativa della personalità del soggetto, ai sensi dell'art. 133 cod.pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom