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Ordinanza — n. 24485/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gabsi Maher ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 aprile 2021, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e ha nel resto confermato, la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Verona il 12 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, Cod.Strada. L'esponente, con unico motivo promiscuo, lamenta violazione di legge, vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 1.29 cod.proc.pen., nonché eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 7, Cod.Strada. L'esponente, con unico motivo promiscuo, lamenta violazione di legge, vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 1.29 cod.proc.pen., nonché eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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violazione grave delle norme della circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza risarcimento dei danni da incidente stradale abbandono del procedimento per infrazione stradale caso di rigore guida nonostante revoca della patente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MAHER nato il 26/07/1980 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gabsi Maher ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 aprile 2021, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e ha nel resto confermato, la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Verona il 12 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 7, Cod.Strada. L'esponente, con unico motivo promiscuo, lamenta violazione di legge, vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 1.29 cod.proc.pen., nonché eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato. Nel resto, le ulteriori doglianze risultano prive di ogni argomentazione a sostegno, oltre ad attingere - come nel caso della misura della pena - questioni demandate ai giudici di merito e non sottoponibili a scrutinio di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marz