Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction due to lack of particular leniency. The court rejects the claim of non-punishability based on minor facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the drunk driving conviction. The appellant argued for acquittal based on the particular leniency of the offense under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting that the high blood alcohol level combined with dangerous maneuvers and the need for emergency services negated the claim of minor facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; The exclusion of non-punishability due to particular leniency requires a specific characterization of the facts where the high alcohol level is merely accessory, and the presence of aggravating circumstances like dangerous driving and the necessity of emergency intervention demonstrates significant danger to public safety, thereby precluding the finding of a minor offense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO CRISTIANO MAURIZIO nato a CANALE il 07/09/1975 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Cristiano Maurizio Bono ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 8 ottobre 2021, ha parzialmente riformato riconoscendo il beneficio della non menzione, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Asti il 28 febbraio 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, ccmnna 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. Il ricorso consta di un unico motivo di doglianza, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente per particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stata argomentata attraverso un'adeguata caratterizzazione del fatto storico, rispetto alla quale il richiamo all'elevato grado alcolemico assume rilievo affatto ac:cessorio: a parte il fatto che, nella specie, ricorrono due circostanze aggravanti, la manovra azzardata e spericolata del Bono in corrispondenza di una rotal:oria cagionava il capovolgimento dell'autovettura condotta dal ricorrente, per Estrarre il quale era necessario l'intervento del personale del 118 e del 115; perciò vi è stata, nella specie, una spiccata pericolosità della condotta, riferita in particolare all'incolumità del Bono, con conseguente rilevanza ai fini del giudizio negativo di riconoscibilità della particolare tenuità del fatto, avuto riguardo in particolare ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 131-bis cod.pen..
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17