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Ordinanza — n. 24480/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected second-instance arguments without critical engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without engaging critically with them. The appellant claimed lack of subjective awareness regarding the drug package and denied generic mitigating circumstances, but the lower court had already logically established the impossibility of random possession and cited the criminal network's depth. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the second instance without critically engaging with the reasoning used by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments lack of critical engagement subjective awareness generic mitigating circumstances traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLI ANTONIO nato a CORTALE il 04/06/1953 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Pulii ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 11 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Viterbo in relazione al delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (concorso nel trasporto di circa 1 chilogrammo di cocaina) accertato in Viterbo il 29 dicembre 2018. Due i motivi di lagnanza. Con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestatogli e, in specie, alla sua consapevolezza del contenuto del pacco trasportato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e in parte proposto per motivi non consentiti. Quanto al primo motivo, si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970): nello specifico la Corte di merito, in risposta alle doglianze difensive, chiarisce bene le ragioni logiche che rendono evidente la consapevolezza del Pulii circa l'oggetto del trasporto, stante l'impossibilità logica dell'affidamento casuale, da parte di sconosciuti, di un così rilevante carico di stupefacente.

Quanto al secondo motivo, è corretta la motivazione della Corte di merito nell'escludere la concessione delle attenuanti generiche stante la gravità del fatto e la sicura intraneità dei soggetti attivi a circuiti criminali di notevole spessore. Si ricorda che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente n31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i