Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24475/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Stefano Modica ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo il 6 febbraio 2018 in relazione al reato di cui all'art. 9-ter del Codice della strada (gara in velocità non autorizzata), con recidiva reiterata. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 9-ter del Codice della strada (gara in velocità non autorizzata), con recidiva reiterata. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
grave eccesso di velocità guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione privilegiata guida nonostante revoca della patente altri reati infrazione al codice della strada
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODICA STEFANO nato a PALERMO il 21/05/1984 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Stefano Modica ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Palermo il 6 febbraio 2018 in relazione al reato di cui all'art. 9-ter del Codice della strada (gara in velocità non autorizzata), con recidiva reiterata. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento o di cause di non punibilità, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argonnentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marzo 20