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Ordinanza — n. 24473/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenge to sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Igor Gladciuc's appeal against the partial reform of his criminal sentence inadmissible. Gladciuc argued that the sentencing was legally flawed and factually unmotivated regarding the alcohol level and prior record. The court rejected this, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretionary power defined by Articles 132 and 133 of the Penal Code, making a new evaluation impermissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of the penalty is a matter of judicial discretion; therefore, a cassation appeal challenging the congruity of the sentence is inadmissible if it merely requests a new evaluation without specific grounds.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility Italian Penal Code generic appeal alcohol violation sanzione sproporzionata gravità della pena dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); inoltre la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento alla gravità della violazione (avuto riguardo all'elevatissimo tasso alcolemico) nonché ai precedenti penali dell'imputato, comunque rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen..
Art. 186, comma 2, lettera c), Cod. Strada
art. 133 cod.pen
1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); inoltre la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento alla gravità della violazione (avuto riguardo all'elevatissimo tasso alcolemico) nonché ai precedenti penali dell'imputato, comunque rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); inoltre la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento alla gravità della violazione (avuto riguardo all'elevatissimo tasso alcolemico) nonché ai precedenti penali dell'imputato, comunque rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLADCIUC IGOR nato il 24/08/1973 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Igor Gladciuc ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, in data 29 aprile 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la sentenza di condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Verona il 28 novembre 2019 in relazione a reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), Cod.Strada, con la quale il Gladciuc era stato condannato alla pena di giustizia. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. 1.2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato: in primo luogo, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); inoltre la motivazione della sentenza impugnata fa riferimento alla gravità della violazione (avuto riguardo all'elevatissimo tasso alcolemico) nonché ai precedenti penali dell'imputato, comunque rilevanti nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.. 1.3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 mar