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Ordinanza — n. 24472/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence denial due to lack of decisive evidence and prior suspensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Maltese's appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded. Maltese argued for a conditional sentence based on unhears testimony from a social assistant and a cohabitant regarding his economic conditions, while the lower court denied suspension due to prior similar benefits. The court held that the lower court correctly excluded these testimonies as non-decisive and noted the statutory bar against granting suspension when prior suspensions exist.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 173, cod. pen.: The appeal is inadmissible if the contested evidence is not decisive under Article 606 and the statutory conditions for conditional suspension are not met due to prior suspensions.

Parole chiave

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conditional sentence suspension decisive evidence requirement manifestly unfounded appeal prior suspension bar procedural inadmissibility ristrettezza finanziaria indigenza finanziaria stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 173, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE GIOVANNI nato a MARSALA il 26/03/1965 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

RITENUTO IN FATTO

1. Giovanni Maltese ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 10 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Marsala 1'11 novembre 2020 in relazione a delitto p. e p. dall'art. 95, d.P.R. n. 115/2002.

2. Il ricorso consta di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'audizione dell'assistente sociale Ippolito e della convivente dell'imputato, in ordine alle condizioni economiche dello stesso. Con il secondo motivo, l'esponente lamenta violazione di legge con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento all'iter argomentativo della sentenza impugnata, non aderente alle emergenze istruttorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ed invero, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nella specie il reato si caratterizzava perché la falsa dichiarazione relativa al reddito conseguito dall'imputato è emersa per tabulas sulla base delle fatture emesse dall'imputato nel periodo considerato ai fini dell'autocertificazione dei redditi, risultata di otto volte circa inferiore alla reale consistenza dei redditi percepiti nello stesso periodo dal Maltese. Correttamente è stato escluso dalla Corte di merito che le testimonianze invocate dal ricorrente potessero alterare gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato; e del resto non può riconoscersi alle predette testimonianze la qualità di "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera d), cod.proc.pen.: ed invero, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670).

Il puntuale percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale rende evidente altresì la manifesta infondatezza del terzo motivo di lagnanza, di cui deve rimarcarsi anche l'assoluta genericità. Quanto poi al secondo motivo, la sentenza impugnata evidenzia che il beneficio della sospensione condizionale non è concedibile, in relazione alle sospensioni già precedentemente concesse al Maltese, evidentemente ritenute ostative anche in termini prognostici.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'irnpugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in