Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of subjective element and insufficient leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible in all three grounds, rejecting the claim that the subjective element of the crime was missing. The appellant argued for acquittal due to minor fault and requested generic mitigating circumstances, but the court found the driving on a high-traffic road constituted a serious violation. The decision rests on the presumption of danger inherent in drunk driving and the requirement for a complex factual assessment regarding leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b) Cod. strada; Art. 43 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The crime of driving under the influence is punishable as either intent or negligence, and the presumption of danger precludes the need for concrete danger assessment, while leniency requires a comprehensive evaluation of all case specifics.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGIOLELLA MATTEO nato a MARCIANISE il 27/12/1985 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
RITENUTO IN FATTO
1. Matteo D'Angiolella ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 5 luglio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Napoli il 23 marzo 2018 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera b), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. Il ricorso consta di tre motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del reato: si sostiene che il D'Angiolella, che era perfettamente consapevole delle sue azioni ed era in grado di guidare senza costituire pericolo, non fosse conscio nemmeno del grado della colpa previsto per il reato a lui ascritto. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo del reato, è pacifico che la guida in stato di ebbrezza non si sottrae alla regola generale dell'art. 43 cod.pen. in base alla quale le contravvenzioni sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Nella specie, il fatto che egli conducesse il proprio veicolo dopo avere consumato alcolici in misura tale da superare i limiti di rilevanza penale dell'ebbrezza alla guida comporta, quanto meno, un comportamento colposo che non sottrae il D'Angiolella alla responsabilità penale, essendo noto che la guida in stato di ebbrezza è reato di pericolo presunto e non occorre l'accertamento della pericolosità in concreto per la configurabilità del reato.
L'errore eventualmente ipotizzabile da parte dell'imputato costituirebbe pertanto un errore sul precetto, come tale inescusabile. A proposito del secondo motivo, è appena il caso di osservare che la Corte di merito fa riferimento alla condotta del D'Angiolella che connotava di non particolare tenuità la sua violazione, caratterizzata dall'avere guidato la sua autovettura su una strada di grande transito e, dunque, in condizioni di spiccato pericolo: vale qui il principio, affermato dalla giurisprudenza apicale di legittimità e pienamente recepito dalla sentenza impugnata, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Quanto al terzo motivo, ci si limita a osservare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos