Italian appeal dismissed as inadmissible due to failure to submit by a registered defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense lawyer. The appellant argued for the review of the lower court's supervision order, but the court noted the procedural violation under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the interested party instead of by a lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANO GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 22/06/1964 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOL523_0 ---wr§ a -5-srrg-iDarti—-,:7 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.