Italian Court dismisses appeal on criminal continuance due to significant time gap between crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly noted that the substantial time interval between the criminal acts negated the continuity required for a single crime, as such proximity is not an absolute proof of a common criminal plan. The appellate court rejected the appellant's abstract arguments, affirming that factual re-evaluation is prohibited in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The significant temporal distance between criminal acts constitutes a negative indicator that normally negates the existence of a continuous crime, and appellate courts cannot re-evaluate factual circumstances to establish continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERSI MOHAMED nato il 18/08/1964 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante l'omogeneità delle violazioni, osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza con rilievo decisivo, l'incontestato notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti. Il dato cronologico costituisce un indice probatorio che rappresenta di regola un limite logico al reato continuato. Come la vicinanza temporale non costituisce di per sé "indizio necessario" dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo.
Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente ed implasubilmente, la conducenza.
Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e alla svalutazione della omogeneità delle violazioni, sollecitano sostanzialmente una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Resta solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico nor considerato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio