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Ordinanza — n. 24453/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because interim provisional measures cannot be challenged via cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it targeted an interim order regarding the provisional suspension of sentence execution. The applicant argued for review of the provisional measure, but the court noted such orders only have effect until the final decision on the alternative measure. Consequently, the appeal was rejected since cassation remedies apply solely to definitive rulings by the supervision tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 684, comma 2, cod. proc. pen.; Interim provisional measures adopted under Art. 684 c.p.p. are interlocutory and cannot be challenged via cassation, which applies only to definitive decisions on alternative execution measures.

Parole chiave

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interim provisional measures cassation inadmissibility supervision tribunal sentence execution suspension interlocutory order appeal allontanamento nonostante motivi di salute sospensione condizionale della carcerazione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 684, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è proposto avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla applicazione provvisoria del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23363 del 11/5/2018, Pillai
Sez. 1, n. 28035 del 22/6/2007, Missanelli
273145; Sez. 1, n. 28035 del 22/6/2007, Missanelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIC PATRICIJA nato il 25/01/1989 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di FiRENZE(dato avviso alle par—t7,77 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è proposto avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla applicazione provvisoria del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen. Esso ha natura interlocutoria perché adottato in via interinale ed urgente sul presupposto della sussistenza di un «fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio» e conserva efficacia «sino a che il tribunale di sorveglianza non si pronunci in via definitiva».

Ritenuto che tale provvedimento non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo tale mezzo di impugnazione proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, cori il quale venga disposta o negata l'applicazione della misura alternativa suddetta (Sez. 1, n. 23363 de1111/5/2018, Pillai, Rv. 273145; Sez. 1, n. 28035 del 22/6/2007, Missanelli, Rv. 236879). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.